(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 2 del 15 gennaio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.   La  Regione,  ai  sensi  degli  articoli  117  e  118  della
Costituzione  e nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge  8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema  integrato  di interventi e servizi sociali), detta norme per
la  realizzazione  del  sistema  regionale  integrato di interventi e
servizi sociali e per il loro esercizio.
    2.  Ai  sensi  della  presente  legge,  per  interventi e servizi
sociali si intendono tutte le attivita' individuate dall'Art. 128 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento
di  funzioni  alle  regioni  ed agli enti locali, cosi' come previsti
dalla  legge  n.  328/2000, ivi comprese le attivita' di prevenzione,
nonche'  le prestazioni socio-sanitarie di cui all'Art. 3-septies del
decreto   legislativo   30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'Art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.